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Istituzione e gestione delle zone per addestrare i cani da caccia

ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE ZONE DESTINATE ALL'ALLENAMENTO E ALL'ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA E ALLE PROVE CINOFILE

Art. 1
Tipologia delle zone

1. La Provincia è tenuta ad avvicinarsi il più possibile alla quota del 3% prevista dall'art.13 comma 5 della legge 26/93 (omissis….e fino al tre per cento per le zone di allenamento ed addestramento dei cani e per prove e gare cinofile).
2. Le zone destinate all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia e alle prove cinofile sono distinte in tre tipologie a seconda delle caratteristiche di ciascuna di esse, e vengono convenzionalmente classificate in zone A, B e C, come specificato nei successivi articoli.
3. L'addestramento e l'allenamento dei cani nelle zone di cui al comma 1 può avvenire da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto.

Art. 2
Zone A

1. La Provincia definisce tempi e modalità di esercizio e di concessione delle zone A. Tali zone non vengono calcolate nella percentuale prevista dall'art 13 comma 5 in quanto insistono già su zone in cui è vietato l'esercizio venatorio.
2. Possono avanzare richiesta per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitare prove cinofile nelle zone A associazioni cinofile e venatorie presenti sul territorio provinciale, regionale e nazionale. 
3. Nelle zone A è vietato lo sparo.

Art. 3
Calendario delle prove nelle zone A

1. Al fine della relativa autorizzazione tutti gli aventi diritto trasmettono alla Provincia, entro il 30 novembre di ogni anno, il calendario delle prove programmate nel primo semestre dell'anno successivo ed, entro il 30 aprile, il calendario di quelle previste nel secondo semestre.
2. Le prove sono riservate esclusivamente a cani iscritti all'anagrafe canina. 

Art. 4
Zone B

1. La Provincia definisce tempi e modalità di esercizio e di concessione delle zone B di durata triennale, temporanee e giornaliere.
2. Le associazioni venatorie organizzate sul territorio, le associazioni cinofile, ivi compresi i circoli ed i gruppi a queste affiliati, le associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonchè gli imprenditori agricoli singoli od associati richiedono alla provincia l'istituzione nonché l'autorizzazione a gestire zone B di durata triennale o temporanea. 
3. La Provincia autorizza i soggetti di cui al comma 2 all'esercizio di prove cinofile in zone B giornaliere di interesse sub - provinciale esclusivamente su selvaggina naturale, aperte ai cani iscritti all'anagrafe canina. Tali zone possono ricadere anche in aree protette previo consenso dell'ente gestore.
4. La Provincia, sul territorio a caccia programmata, ad eccezione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, autorizza l'esercizio di prove cinofile in zone giornaliere esclusivamente su selvaggina di allevamento.
5. Nelle zone B è vietato lo sparo, eccetto che con la pistola a salve. 

Art. 5
Zone C

1. La Provincia definisce tempi e modalità di esercizio e di concessione delle zone C.
2. Sono classificate C le zone di durata triennale destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e dei falchi, nonchè alle prove cinofile, anche con l'abbattimento per tutto l'anno di fauna riprodotta esclusivamente in allevamento artificiale o in cattività, appartenente alle specie quaglia, fagiano, starna e anatra germanata.
3. Le zone C hanno una superficie in corpo unico compresa fra un minimo di 3 ettari ed un massimo di 50 ettari.
4. Le associazioni venatorie organizzate sul territorio, le associazioni cinofile, ivi compresi i circoli ed i gruppi a queste affiliati, le associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonchè gli imprenditori agricoli singoli od associati possono richiedere alla provincia l'autorizzazione alla gestione di zone C per le attività di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Non sono autorizzabili zone C a distanza inferiore a 200 metri sia da altre zone C sia da zone di tutela istituite dalla Provincia o dalla Regione, fatte salve le autorizzazioni in essere.
6. Nelle zone C è vietato lo sparo nelle giornate di martedì e venerdì, anche se coincidenti con festività infrasettimanali.

Art. 6
Domanda di autorizzazione

1. Per ottenere l'autorizzazione alla gestione delle zone A, B e C, gli aventi diritto di cui all'art. 5, comma 2 inoltrano richiesta in carta legale alla Provincia competente per territorio 30 giorni prima della data della manifestazione prevista nelle zone A e B, ed entro il 30 novembre dell'anno precedente nelle zone C.
2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
- planimetria in scala 1:10.000 con evidenziata la zona richiesta;
- consenso scritto dei proprietari o conduttori dei terreni, anche con valenza pluriennale (a esclusione delle zone di tipo A);
- polizza assicurativa di cui all'art. 11;
- regolamento per il funzionamento della zona, limitatamente alle zone permanenti e B temporanee;
- marca da bollo del valore di Euro 10,33 da destinare al provvedimento di autorizzazione;
- in mancanza di specifiche intese fra Provincia ed enti gestori di aree protette, consenso scritto degli enti gestori medesimi.
- In deroga al consenso scritto dei proprietari o conduttori dei terreni anche in occasione di prove cinofile di interesse provinciale, nazionale ed internazionale, il Sindaco, con propria delibera, vista l'importanza della zona cinofila e/o della manifestazione e i vantaggi, turistici economici e sociali, che da essa può trarne tutta la comunità, autorizza la zona cinofila temporanea o lo svolgimento della prova sul proprio territorio comunale istituendo una zona di tipo B temporanea per una durata che non può essere superiore a giorni trenta.

Art. 7
Segnalazione delle zone

1. Le zone A, B, e C sono segnalate per tutto il perimetro, a cura del titolare dell'autorizzazione, con tabelle di dimensioni 20x30 cm recanti l'indicazione della tipologia di appartenenza. 
2. Le tabelle sono esenti da tasse regionali.

Art. 8
Rilascio permessi

1. Il titolare dell'autorizzazione rilascia ai soci ammessi nelle zone B, ad eccezione delle giornaliere, e nelle zone C, permessi numerati progressivamente predisposti a cura della Provincia, trattenendone la matrice.
2. I permessi per l'accesso alle zone C prevedono appositi spazi per l'annotazione dei capi abbattuti durante l'addestramento.

Art. 9
Quote di accesso

Per l'accesso alle zone A e alle zone B ed alle zone C il titolare dell'autorizzazione può richiedere il pagamento di una quota di partecipazione. 

Art. 10
Copertura assicurativa

1. Il titolare dell'autorizzazione alla gestione delle zone A, B e C è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile, a copertura dei danni che potrebbero verificarsi durante l'attività cinofila all'interno della zona interessata.

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